Art. 14.
(Sistema di identificazione dei cani).

      1. Il Ministero della salute e le regioni provvedono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, a introdurre misure dirette a ridurre il fenomeno del randagismo mediante:

          a) l'introduzione del microchip, come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a decorrere dal 1o gennaio 2007;

          b) l'istituzione di una banca dati informatizzata della popolazione canina, su base regionale o provinciale, che garantisca la connessione con la banca dati nazionale di cui alla lettera c);

          c) l'istituzione di una banca dati nazionale della popolazione canina presso il Ministero della salute, recante l'indice dei microchip inviati dalle singole anagrafi territoriali di cui alla lettera b).

      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute e le regioni definiscono le modalità tecniche e operative di interconnessione e di esecuzione del sistema informatico previsto dal comma 1.